Nuova legge sulla responsabilità professionale in sanità

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La nuova legge sulla responsabilità professionale in sanità è stata approvata il 14 Marzo 2017.

Nell’occasione siamo andati a conoscere l’ALIAS (Assistenza Legale Interna all’Area Sanitaria) presso lo Studio legale Fratini – Via Varaldo 24, Roma – ed incontrato il titolare dello studio, Avvocato Carla Fratini.
http://www.helpinthecity.org/partners/index.php/studio-legale-fratini-roma/

La legge sulla responsabilità professionale in sanità e’ passata con 255 voti a favore, 113 contrari e 22 astenuti. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato il testo varato dalla Camera e ora si è in attesa della pubblicazione sulla Gazetta Ufficiale.

 

Domanda:  Quali sono i limiti giuridici dell’intervento del medico sul paziente dopo l’approvazione della così detta legge Gelli che come noto sostituisce la legge Balduzzi del 2012?

Risposta: La giornata di ieri 14 marzo ha visto il Presidente Mattarella firmare la legge detta Gelli o meglio Gelli-Bianco definitivamente approvata dalla Camera nella seduta del 28 febbraio.
Ovviamente l’entrata in vigore seguirà la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ma questi sono adempimenti tecnici di stampo automatico. La legge dopo la firma del Presidente della Repubblica è ormai patrimonio dell’ordinamento italiano.

Domanda: Cosa cambia per il medico e il cittadino?
Risposta: Anche se dobbiamo ammettere che rispetto al testo originale del disegno di legge molte cose sono mutate per la miriade di emendamenti presentati la nuova legge presenta indubbiamente caratteri organicità e un tentativo d’inquadramento della materia.

Tralasciando per ora gli aspetti amministrativi con cui vengono istituiti: il Garante del diritto alla salute, il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, e l’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza in sanità, tutti organismi che prenderanno vita con successivi atti normativo regolamentari, gli aspetti più innovativi riguardano la responsabilità del medico e delle strutture sanitarie, nonché le garanzie e le procedure di rimborso.

In via portante, accanto all’ormai acquisito principio del consenso informato viene ufficializzato il sistema dei così detti protocolli sanitari indicati come “linee guida” (definite e pubblicate ai sensi di legge) o in mancanza di questi le “buone pratiche clinico-assistenziali” non meglio definite dalla legge stessa.

Ricordiamo che il rispetto dell’individuo bisognoso di cure – di qualsiasi tipo di cure – si realizza ottenendo preventivamente il suo consenso, dopo averlo adeguatamente informato.

Ciò che conta nel rapporto ospedale-medico-paziente o soltanto medico-paziente è dunque il consenso informato, ossia l’adesione volontaria dell’ammalato alle cure proposte, previa informazione circa i costi e i benefici del trattamento sanitario.

A questo riguardo, l’informazione è essenziale, giacché il consenso di un soggetto che non sia stato adeguatamente informato, non ha valore.

Oggi con la Gelli-Bianco si codifica il sistema, molto statunitense dei protocolli, ossia delle procedure standard d’intervento a cui il sanitario deve attenersi. Potendosi da esse discostarsi unicamente, a fronte di un caso concreto, giustificandone i motivi e in relazione al principio del consenso informato rendendone edotto il paziente.
Se da un lato questo aiuta ad individuare i limiti ed i profili della responsabilità è indubbio che questo rigido rispetto dei protocolli porta verso una burocratizzazione, forse eccessiva, dell’operato sanitario.

Domanda: Ottenere quindi il consenso informato è sufficiente a risolvere ogni problema in merito al così detto rischio di malasanità?

Risposta: Certamente no. Innanzitutto perché nella giusta teoria di base innanzi delineata si dà per scontato che ci trovi avanti ad un paziente o chi per lui in grado di esercitare la sua volontà, ma spesso purtroppo il medico si trova a dover intervenire immediatamente a fronte, ad esempio di un paziente in stato d’incoscienza e non accompagnato. Ciò accade spesso nei Pronto Soccorso e nella medicina e specificatamente nella chirurgia d’urgenza.

La salvaguardia della salute del paziente diviene per il sanitario il primo ed unico scopo al di là di qualsiasi previsione di legge e gravame burocratico.

Vi ricordate il caso del Pronto Soccorso di Nola? La i medici si trovarono all’improvviso avanti ad un afflusso inaspettato di richiesta di soccorso. Certo non appare bello che molti furono addirittura fatti sdraiare per terra, ma l’alternativa sarebbe stata quella di respingerli dall’ospedale col rischio che qualcuno di loro nel dover cercare soluzioni assistenziali alternative poteva subire danni irreversibili alla salute.

Domanda: Quindi quando si può parlare di malasanità?
Risposta: Bisogna distinguere caso da caso valutando la situazione nella concretezza del momento. Non nascondiamoci che in un periodo di ristrettezza di risorse economiche talvolta non troviamo le strutture sanitarie dotate di quelle tecnologie che sarebbe auspicabile rinvenire sempre. D’altra parte oggi c’è la tendenza, talvolta aizzata da insensati spot pubblicitari affidati ai mass media, di confondere il diritto alla salute con il diritto alla guarigione. Quest’ultima purtroppo è impossibile da garantire altrimenti non saremmo, come siamo, organismi viventi destinati prima o poi, speriamo poi, a concludere il proprio ciclo vitale in un tempo più o meno lungo, ma pur sempre definito.
Questo ovviamente non significa che non esistano errori e che questi non vadano perseguiti.

Domanda: alla luce di quanto detto come si pone la vostra struttura pluriprofessionale.

Risposta: La nostra struttura, o meglio la nostra squadra di professionisti, che abbiamo voluto indicare con l’acronimo ALIAS (Assistenza Legale Interna all’Area Sanitaria): l’”altro” in latino in quanto ci vogliamo porre sia in difesa del medico, e dell’operatore sanitario in genere, che del paziente; opera mettendo insieme una serie di punti tecnici di osservazione che spaziano dal legale sia di materia civile che penale al consulente medico.

Sia che si operi per il paziente che si ritiene danneggiato che per il sanitario che si ritiene ingiustamente accusato la finalità è quella di un esame preventivo della situazione concreta al fine di decidere con la massima oggettività possibile i limiti dell’azione o della difesa per risolvere la problematica ancor prima che giudizialmente in via conciliativa e di buon senso, senza ovviamente togliere campo ai meccanismi di mediazione previsti dalla legge, che sono un altro degli strumenti, ancora da regolamentare, presisti dalla Gelli-Bianco.

Domanda: Ha qualche esempio di casi accaduti di recente?
Risposta: Recentemente ci siamo rifiutati di assistere un paziente che operato per un carcinoma riteneva di aver subito danno da malasanità in quanto a seguito dell’operazione gli era venuta una forte depressione. Evidentemente in questo caso nella sua psiche il paziente non ha voluto considerare che l’intervento del sanitario gli aveva allungato la vita, mentre la depressione era l’effetto di una malattia devastante la cui scoperta non lo poteva certo lasciare indifferente. Intendiamoci il paziente in questo caso era in buonafede, ma metterlo avanti alla realtà giuridica è stato per noi un dovere al fine di evitare anche contro il nostro interesse di professionisti che si avventurasse in un contenzioso giudiziario destinato a perdere con relativo pagamento delle spese di lite.

Di contro in un altro caso abbiamo avuto un medico che chiedendoci la difesa riteneva di non aver commesso alcun errore nell’operare con una certa tecnica un paziente. In questo caso la nostra valutazione, anche alla luce dei più recenti protocolli sanitari d’intervento e di una incompleta informazione preventiva fornita al paziente ci ha permesso di consigliare il sanitario di addivenire ad un accordo transattivo che da un lato gli evitasse un contenzioso sicuramente perdente e da un altro lato che soddisfacesse il paziente senza costringerlo ai lunghi tempi della giustizia necessari per arrivare alla quantificazione del danno.

Roma, 15 Marzo 2017

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